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| NORMATIVA | |
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LEGGE N.19
del 2001
Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo. Il consiglio regionale ha
approvato. Articolo 1 1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro. 2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi. Articolo 2 1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso. 2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, riconosciuta a livello nazionale o internazionale, per l'attività subacquea. 3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. 4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, a scopo turistico e ricreativo, a persone singole o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea. 5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna, a scopo turistico e ricreativo, singoli o gruppi in possesso di brevetto. 6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente. Articolo 3 1. È istituito presso la Regione Liguria l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) guide subacquee; 2. L'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle principali organizzazioni didattiche, nazionali o internazionali, per l'attività subacquea. 3. L'Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.). Articolo 4 1. L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Liguria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore età; Articolo 5 1. L'apertura e l'esercizio
delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo
in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco
regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono
possedere i seguenti requisiti: 2. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1. 3. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3. 4. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3 della presente legge. Articolo 6 1.Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). 2. Le associazioni di cui al comma 1, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3. Articolo 7 1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è rivolta al Dirigente della struttura regionale competente. 2. Il Dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione dell'Elenco lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare. 3. L'iscrizione nell'Elenco è disposta dal Dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con l'inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al destinatario del provvedimento l'avvenuto assenso. 4. Il Dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la sospensione dall'Elenco in conseguenza della perdita dei requisiti o dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11. Articolo 8 L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso unitamente, per i soggetti di cui all'articolo 4, a certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività. Articolo 9 1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3 apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza all'Elenco con il numero progressivo attribuito. 2. La denominazione di "centro di immersione o di addestramento subacqueo", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell'Elenco regionale. 3. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome. 4. Nei centri di immersione
e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia
attestante l'iscrizione nell'Elenco regionale, con l'indicazione della
denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione
deve essere esposta nelle sedi delle associazioni di cui 1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione ed alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica. Articolo 11 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per gli iscritti nell'Elenco
regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto
previsto dall'articolo 2 comma 1 si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 15.000.000; 2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco di cui all'articolo 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo. 3. Le sanzioni previste dalla
presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative
statali vigenti in materia. Articolo 12 1. I soggetti che all'entrata
in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui
alle lettere f) e g) dell'articolo 4 e abbiano conseguito i brevetti di
guida o istruttore rilasciati dalle seguenti organizzazioni didattiche
nazionali e internazionali, sono iscritti nella sezione guide e Articolo 13 1. La legge regionale 24 marzo
2000 n. 28 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori
del turismo subacqueo) è abrogata. Data a Genova, addì
4 luglio 2001 RIFERIMENTI DOCUMENTO PER
BANCA DATI:
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