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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL D.P.R. DEL 17 MAGGIO 1996
E RELATIVO ALLEGATO A APPROVATO NELL’ANNO 2004
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Misure di salvaguardia
Viene
data attuazione alle misure di salvaguardia contenute nell’art.
1 dell’allegato A del D.P.R. 17
maggio 1996, così come integrato dal presente Regolamento.
Ogni regolamentazione precedentemente adottata viene revocata.
Art. 2 - Zone
Le
zone in cui sono suddivise le macrozone terrestre e marina dell’area
del Parco e la
perimetrazione dell’area stessa sono quelle individuate dall’allegato
A al D.P.R. 17 maggio 1996 e
dalle cartografie annesse.
Art. 3 - Cessazione di efficacia di precedenti provvedimenti
legislativi
Si
da atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1994 n.
10, hanno cessato di avere efficacia il decreto del Ministro dell’Ambiente
di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 29 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto
del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il
Ministro delle Finanze dell’8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980.
Art. 4 – Uso impianti di diffusione sonora
Per
tutti gli operatori e frequentatori è fatto assoluto divieto di
uso improprio di impianti di diffusione della voce, se non per fornire
informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti
trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione
da parte degli stessi.
TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE PER L’AREA TERRESTRE
Art. 5 – Regolamentazione zone terrestri
Per
le zone Ta, Tb e Tc, quali individuate nell’art. 1 dell’allegato
A al D.P.R. 17 maggio 1996 e nelle
cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia previste dal corpo
normativo citato.
Nelle zone Ta del territorio del Parco è consentito l’accesso
ai residenti e agli assimilati, solo
attraverso i sentieri, nonché le visite guidate previa autorizzazione
dell’organismo di gestione del
Parco. In tutto il territorio compreso nel perimetro del Parco, ove ricorressero
motivi di
salvaguardia ambientale, di prevenzione degli incendi ovvero di pericolo
di sovraffollamento,
l’Ente potrà limitare o vietare l’accesso a determinati
siti adottando apposita ordinanza.
Sono equiparabili ai residenti i nativi, i proprietari di casa e i dimoranti
nell’Arcipelago di La
Maddalena per un periodo non inferiore a 15 giorni, dimostrabile con idonea
documentazione..
Art. 6 – Campeggio
E’
vietato il libero campeggio in tutto il territorio del Parco.
Nell’area terrestre del Parco è consentito l’ingresso
a camper, caravan e roulotte solo se muniti di
documento comprovante che sono diretti in aree appositamente attrezzate
o campeggi autorizzati.
E’ comunque vietato l’accesso degli stessi mezzi nell’isola
di Caprera..
Art. 7 – Ticket di ingresso
I non
residenti nel comune di La Maddalena, che accedono nell’area del
Parco sono tenuti al
versamento della somma di euro 1/00 (uno/00) a favore dell’Ente.
Sono esonerati dal pagamento di tali importi i nativi nel comune di La
Maddalena e i proprietari
di una abitazione nello stesso comune, nonché, tenuto conto della
continuità territoriale, i nativi e
residenti da almeno 5 anni nel comune di Palau.
I villaggi turistici presenti nelle isole di La Maddalena, Caprera e Santo
Stefano sono tenuti al
versamento di 1 euro settimanale per ogni turista che risiede nelle strutture
ricettive.
Tali importi sono ridotti del 50% per i residenti nei comuni di Santa
Teresa di Gallura e Arzachena.
Sono esenti dal pagamento, i veicoli commerciali, quelli che svolgono
un servizio pubblico e coloro i quali godono della tariffa di trasporto
agevolata.
Sono inoltre esonerati dal pagamento del ticket di 1 euro quanti accedono
al Parco con imbarcazioni da diporto munite di autorizzazione rilasciata
secondo le modalità previste dall’art.31.
TITOLO III
REGOLAMENTAZIONE PER L’AREA MARINA
Art. 8 – Regolamentazione aree marine
Per
le zone Ma e Mb, quali individuate nell’art. 1 dell’allegato
A al D.P.R. 17 maggio 1996 e nelle
cartografie allegate vigono le norme di salvaguardia previste in tale
corpo normativo, attuate ed
integrate in forza del presente Regolamento.
Art. 9 – Regolamentazione Zona Ma
Nella
zona Ma, compresa tra le isole di Razzoli e Santa Maria-La Presa è
vietato l’ancoraggio di
qualsiasi natante e imbarcazione; nella stessa area è consentito
l’accesso e la navigazione.
Nelle altre zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio
dall’alba al tramonto, ai
soli fini della balneazione, nel rispetto delle norme dettate dall’ordinanza
balneare emanata
dall’Autorità Marittima di La Maddalena. Vigono tutti gli
altri divieti previsti per le zone Ma
dall’art. 1 dell’allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996. L’accesso
è regolato secondo le disposizioni
previste dall’art. 13 del presente Regolamento.
Art. 10 – Disposizioni particolari
Con riferimento all’utilizzo delle zone Ma ed Mb e
per una più idonea tutela di parti significative
delle stesse è specificamente disposto:
a) Sono vietati la sosta, la navigazione, il transito, l’ancoraggio
e la pesca sportiva nelle zone Ma
delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l’isola
di Spargiotto
individuati dalle seguenti coordinate geografiche:
LI NIBANI |
MORTORIO |
SPARGIOTTO |
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A : Lat.=41°07’.2 N; Long.=009°34’.9
E
B : Lat.=41°08’.1 N; Long.=009°34’.9 E
C : Lat.=41°08’.1 N; Long.=009°33’.3 E
D : Lat.=41°07’.4 N; Long.=009°33’.3 E
E : Lat.=41°07’.2 N; Long.=009°33’.8 E
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F: Lat.=41°04’.3 N; Long.=009°37’.0
E
G: Lat.=41°05’.2 N; Long.=009°37’.0 E
H: Lat.=41°05’.2 N; Long.=009°36’.1 E
I: Lat.=41°04’.7 N; Long.=009°36’.1 E
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L : Lat.=41°15’.2 N; Long.=009°19’.6
E
M : Lat.=41°15’.2 N; Long.=009°19’.1E
N : Lat.=41°14’.7 N; Long.=009°19’.6 E
O : Lat.=41°14’.7 N; Long.=009°19’.1 E
|
b) In località Spiaggia Rosa (Cala di Roto), Isola di Budelli, sono
vietati la sosta e l’ancoraggio di
qualsiasi unità navale nell’area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche, nonché la
balneazione e la pesca professionale e sportiva: A : ( Lat. = 41°16’.4
N;Long. = 009°21’.5 E ) B : ( Lat. = 41°16’.7 N;Long.
= 009°21’.7 E )
C : ( Lat. = 41°16’.8 N;Long. = 009°21’.5 E ) D : (
Lat. = 41°16’.5 N;Long. = 009°21’.2 E )
E’ consentito il transito esclusivamente con rotte il
più possibile parallele alla costa e a lento moto
di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché delle unità da
traffico autorizzate è invece vietata la
balneazione nel settore compreso tra la linea dell’arenile e le boe
sferiche di colore giallo situate a
circa 70 metri di distanza dalla stessa; non è consentito il calpestio
dell’arenile.
c) All’interno dello specchio acqueo compreso tra le isole di Budelli,
Razzoli e Santa Maria,
comunemente denominato Porto Madonna, è fatto divieto di navigazione,
sosta e ancoraggio di
qualsiasi tipo di unità navale, ivi compresi windsurf, nonché
la pesca professionale e sportiva
nell’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche :
A : ( Lat. = 41°17’.3 N;Long. = 009°21’.4 E ) B : (
Lat. = 41°17’.5 N;Long. = 009°21’.6 E )
C : ( Lat. = 41°17’.12 N;Long. = 009°21’.6 E ) D : (
Lat. = 41°17’.2 N;Long. = 009°21’.8 E )In tale
specchio acqueo è consentita la balneazione.
L’attraversamento di tale area è consentito esclusivamente
con natanti a remi o pagaie privi di
motore e di vela.
La suddetta area è delimitata con cavi tarozzati costituiti da boe
sferiche di colore giallo alle quali
è vietato ormeggiare qualsiasi tipo di unità navale.
Nello specchio acqueo compreso tra l’isola di Razzoli e Budelli (Cala
G. Marino), sono consentiti la
navigazione e la sosta di unità navali, ivi comprese quelle autorizzate
al noleggio e locazione, solo
ed esclusivamente nei campi boe appositamente attrezzati e delimitati da
boe sferiche di colore
rosso. E’ fatto assoluto divieto di fare uso dell’ancora.
| SPIAGGIA ROSA
– CALA DI ROTO - BUDELLI |
BUDELLI PORTO
MADONNA |
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A : Lat.=41°16’.4
N; Long.=009°21’.5 E
B : Lat.=41°16’.7 N; Long.=009°21’.7 E
C : Lat.=41°16’.8 N; Long.=009°21’.5 E
D : Lat.=41°16’.5 N; Long.=009°21’.2 E
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A : Lat.=41°17’.3
N; Long.=009°21’.4 E
B : Lat.=41°17’.5 N; Long.=009°21’.6 E
C : Lat.=41°17’.12 N; Long.=009°21’.6 E
D : Lat.=41°17’.2 N; Long.=009°21’.8 E
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d) Nei tratti di mare Passo del Topo e Passo degli Asinelli è fatto
divieto assoluto di transito di
qualsiasi unità navale, cosi come disposto dalle relative ordinanze
della Capitaneria di Porto di La
Maddalena.
Lo stesso divieto di transito, per motivi di sicurezza e di salvaguardia
ambientale, è disposto con
riguardo al Passo Cecca di Morto, per tutte le unità di trasporto
passeggeri, indipendentemente
dalla loro lunghezza.
E’ consentito il transito ai soli natanti che abbiano pescaggio non
superiore agli 80 centimetri.
Art. 11 - Campi boa
All’interno
dei campi boa appositamente delimitati e segnalati con boe sferiche di
colore rosso è
vietato l’uso dell’ancora e la sosta priva di ormeggio. Sarà
consentito l’ormeggio esclusivamente a
tutti coloro che sono in possesso di regolare autorizzazione per l'accesso
nelle aree del Parco.
Art. 12 – Delimitazione specchi acquei
Per
motivi di sicurezza e di migliore fruibilità gli specchi antistanti
gli arenili sono delimitati con
boe sferiche di colore giallo. E’ consentito l’accesso agli
arenili utilizzando esclusivamente le corsie
di atterraggio poste perpendicolarmente alla costa e per il tempo strettamente
necessario allo
sbarco di persone e cose in conformità alle previsioni dell’ordinanza
balneare emanata dalla
Capitaneria di Porto di La Maddalena.
Al fine di preservare le praterie di Posidonia oceanica, che presentano
una preponderante
diffusione areale nella fascia costiera compresa tra i 100 ed i 300 metri
dalla costa, sono consentiti
sosta, ancoraggio ed attraversamento sino ai limiti dei cavi tarozzati
e delle boe di delimitazione
degli specchi acquei destinati alla balneazione; laddove non esistono
le suddette delimitazioni
vigono le disposizioni dettate dall’ordinanza balneare emanata dalla
Capitaneria di Porto di La
Maddalena.
E’ comunque vietato l’ormeggio ai cavi tarozzati.
Art. 13 – Delimitazione zone Ma
Le
zone Ma vengono delimitate con boe di colore rosso. Le boe delimitanti
gli specchi acquei ove
vigono i divieti di cui all’articolo 10 sono provviste di bande
adesive indicanti il divieto.
Art. 14 - Limiti di velocità e limitazioni particolari
In
ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. del 17 maggio 1996, durante
la navigazione nell’area
marina del Parco dovranno essere rispettati i seguenti limiti di velocità:
a) 7 nodi entro i 300 metri dalle coste laddove è consentita la
navigazione;
b) 15 nodi in tutte le altre aree del Parco, al di fuori dei 300 metri.
Fatti salvi i limiti di velocità sopra stabiliti e le disposizioni
contenute nell’ordinanza balneare
della Capitaneria di Porto di La Maddalena, l’uso di moto d’acqua
e la pratica dello sci nautico è
esclusivamente consentito nelle zone Mb, oltre i 300 metri dalla linea
di costa dell’area marina del
Parco dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. La partenza delle
moto d’acqua deve avvenire
attraverso corridoi di lancio o da approdi ed è vietata la partenza
dalla spiaggia.
Le navi da crociera e di linea devono attenersi alle rotte previste dall’art.
1 dell’allegato A del
D.P.R. 17 maggio 1996.
CAPO 1
TRAFFICO TRASPORTO PASSEGGERI
Art. 15 – Permessi per il traffico passeggeri
In
attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di
cui all’Allegato A allo
stesso decreto, l’Ente Parco fissa in 3800 il numero massimo complessivo
di passeggeri che
possono sbarcare giornalmente in tutte le isole, escluso l’isola
di La Maddalena, secondo quanto
previsto dall’art. 17 del presente Regolamento. I relativi permessi,
ai sensi del terzultimo e
penultimo comma dell’art 1 dell’allegato A al D.P.R. 17 maggio
1996, sono rilasciati, con
riferimento alle rispettive portate delle singole unità, con priorità
e fino al raggiungimento del 75%
del servizio, ai residenti nell’area del Parco ed il rimanente agli
operatori frontalieri tenuto conto
delle necessità degli stessi sulla base della stagionalità
e del numero dei visitatori.
Nel caso in cui le richieste dei residenti non raggiungano, per capacità
di trasporto il 75% del
numero massimo di passeggeri, la restante quota parte percentuale potrà
essere assegnata agli
operatori frontalieri.
I permessi vanno richiesti entro il 30 giugno di ogni anno, gli stessi
hanno validità annuale e non
possono essere ceduti a terzi.
Al fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del
Parco, tutte le imprese devono
presentare al Parco una copia della licenza di navigazione, dalla quale
risulti la portata massima di
passeggeri trasportabili e l’effettiva residenza del proprietario
dell’unità, nonché copia dell’atto
costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.
E’ condizione imprescindibile per il rilascio del permesso la contestuale
accettazione scritta degli
itinerari di cui all’articolo 17.
Il soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con
i pagamenti dovuti al Parco
negli anni precedenti. Il permesso non è concesso a chi non è
in regola.
Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai
sensi di legge la residenza nel
Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal
presente
Regolamento. Le società di capitale, i consorzi, le cooperative
dovranno avere, oltre alla sede
sociale nel Comune di La Maddalena, il capitale sottoscritto, per almeno
il 51 % da persone
residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi.
Le società di persone, i consorzi, le cooperative, oltre ad avere
la sede sociale nel Comune di La
Maddalena, dovranno essere composte per almeno il 51 % da soci residenti
anch’essi da almeno
cinque anni continuativi nel Comune di La Maddalena.
Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico
risultante dalla data di
protocollo nonché dall’anzianità dell’originaria
autorizzazione.
Sarà consentito l’approdo nei siti previsti dagli itinerari
alle sole unità che avranno provveduto al
rilascio del ticket di ingresso all’area Parco.
Art. 16 – Disposizioni antinquinamento
Tutte
le imbarcazioni da traffico che operano nel Parco devono essere dotate
di casse per la
raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque, documentata
con autocertificazione
alla quale va comunque allegata una dichiarazione del cantiere presso
il quale sono stati eseguiti i
lavori di adeguamento.
I permessi di cui all’art. 15 vengono negati agli armatori che non
abbiano ottemperato all’obbligo
di dotazione degli impianti di cui al precedente comma.
Tutte le unità navali devono provvedere allo scarico dei liquami
e delle acque provenienti da
sentina utilizzando gli impianti di raccolta presenti in località
Cala Gavetta nel porto turistico di
La Maddalena.
Nell’area marina del Parco è fatto divieto di scarico in
mare di qualsiasi rifiuto, solido e liquido,
nonché, di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’imbarcazione
non depurate e di
lavare stoviglie e quanto altro con scarico di detersivi in mare.
Art. 17 – Itinerari e modalità di sbarco dei
passeggeri
Il
numero delle imbarcazioni e delle persone che possono raggiungere i vari
siti viene stabilito in
base alle dimensioni degli arenili e alle superfici degli specchi acquei,
nonché alla capacità di
carico dei singoli ecosistemi, secondo quanto previsto dagli itinerari
definiti dal Parco.
Lo sbarco dei passeggeri si effettua nelle banchine collaudate e/o nei
pontili galleggianti
eventualmente collocati, ovvero nei porti dell’Isola di La Maddalena,
con un criterio di rotazione
che tenga conto dei massimi carichi antropici sostenibili dai vari siti.
Sono banchine collaudate quelle di Zavagli a Cala Corsara e di Cala Canniccia
nell’isola di Spargi;
quella del lato nord della Cala di Santa Maria; quella di Stagnali nell’isola
di Caprera. Per tutti gli
altri siti è consentito l’ormeggio a gavitelli, ove predisposti,
o l’ancoraggio secondo le disposizioni
dell’art. 20.
L’Ente si riserva la possibilità di modificare lo sbarco
in funzione a situazioni contingenti nei
periodo di maggiore afflusso turistico al fine di meglio gestire il carico
antropico.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzo di tender, zattere ed altri
mezzi per lo sbarco dei passeggeri
dalle unità da traffico al di fuori dei siti previsti dagli itinerari
allegati.
Art. 18 – Sostituzione dell’unità navale
Ogni
sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri deve essere
preventivamente
comunicata all’Ente che convalida il permesso a suo tempo rilasciato
ai sensi dell’art. 15
esclusivamente nel caso in cui il nuovo mezzo in linea abbia una portata
di passeggeri pari od
inferiore rispetto al mezzo o ai mezzi sostituiti.
Non sono consentiti, durante il periodo di validità del permesso,
aumenti dei passeggeri sbarcabili
rispetto ai permessi rilasciati.
Art. 19 – Corrispettivi per il rilascio del permesso
Per
il rilascio dei permessi ad operare nell’area del Parco, l’impresa
deve corrispondere all’Ente
per ciascun anno solare, un canone annuale rapportato al periodo di armamento,
così calcolato.
Periodo Armamento |
Port. max 100 |
Port. max 150 |
Port. max 200 |
Port. max 250 |
Port. max >250 |
MAGGIO |
€ 137,00 |
€ 190,00 |
€ 245,00 |
€ 300,00 |
€ 350,00 |
GIUGNO |
€ 137,00 |
€ 190,00 |
€ 245,00 |
€ 300,00 |
€ 350,00 |
LUGLIO |
€ 300,00 |
€ 410,00 |
€ 515,00 |
€ 610,00 |
€ 680,00 |
AGOSTO |
€ 300,00 |
€ 410,00 |
€ 515,00 |
€ 610,00 |
€ 680,00 |
SETTEMBRE |
€ 137,00 |
€ 190,00 |
€ 245,00 |
€ 300,00 |
€ 350,00 |
OTTOBRE |
€ 137,00 |
€ 190,00 |
€ 245,00 |
€ 300,00 |
€ 350,00 |
Tali corrispettivi vanno versati all’inizio dei rispettivi mesi
di armamento.
L’inosservanza, anche di un solo versamento nel termine fissato, comporta
la revoca del permesso
per tutto il periodo di armamento dell’anno in corso.
Art. 20 – Ormeggi
Al
fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità
da traffico devono ormeggiare ai
corpi morti e le boe loro assegnate, ove predisposti, rispettando gli
orari di sosta e le modalità di
accesso stabiliti dal Parco.
Le boe destinate alle unità da traffico sono dotate di particolari
contrassegni, riportanti la dicitura
“riservato alle unità da traffico”, che ne inibiscono
l’uso alle altre unità navali.
I contravventori al presente articolo saranno sanzionati ai sensi dell’art.
30 della L. 394/91.
CAPO 2
NOLEGGIO E LOCAZIONE
Art. 21 – Noleggio e locazione
Le
imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari devono
fornire dettagliata
lista dei mezzi nautici utilizzati vidimata dalla Capitaneria di Porto
di La Maddalena che ne
attesta l’eventuale iscrizione ex art. 68 del codice della navigazione
nei casi previsti, nonché
l’attestazione di residenza del proprietario e copia dell’atto
costitutivo nel caso in cui le imprese
siano costituite in forma societaria. In sostituzione dei documenti richiesti
gli interessati possono
presentare autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R.
n. 403/1998.
Art. 22 – Modalità di rilascio dei permessi
In
attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di
cui allegato A allo stesso
decreto, l’Ente Parco fissa nel numero di 500 i permessi rilasciabili
alle unità per noleggio e
locazione ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell’art. 1
delle Norme di Salvaguardia dello
stesso decreto, che sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento
del 75% ai residenti
nell’area del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri tenuto
conto delle necessità degli stessi
sulla base della stagionalità e del numero dei visitatori. Nel
caso in cui le domande dei residenti
fossero inferiori all’indicata percentuale, i posti possono essere
assegnati agli operatori esterni, con
priorità a coloro che erano in possesso di regolare permesso l’anno
precedente.
Il richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti
dovuti al Parco negli
anni precedenti; il permesso non è concesso a chi non è
in regola.
Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai
sensi di legge la residenza nel
Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal
presente
regolamento.
Le società di capitale, i consorzi, le cooperative devono avere,
oltre la sede sociale nel Comune di
La Maddalena, il capitale sottoscritto, almeno per il 51%, da persone
residenti nel Comune di La
Maddalena da almeno cinque anni continuativi. Le società di persone,
i consorzi, le cooperative,
oltre ad avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, devono essere
composte per almeno il
51% da soci residenti anch’essi da almeno cinque anni continuativi
nel Comune di La Maddalena.
Le domande devono pervenire alla sede dell’ Ente Parco entro il
30 giugno di ogni anno per la
quale fa prova la data del protocollo. Per l’assegnazione dei permessi
si tiene conto del criterio
cronologico risultante dalla data di protocollo nonché dall’anzianità
dell’originaria autorizzazione.
I permessi rilasciati ai sensi del presente capo hanno validità
annuale e non sono cedibili.
Art. 23 – Divieto di escursione plurigiornaliera
E’
vietato effettuare più di una escursione per sito nella stessa
giornata, salvo singole e specifiche
deroghe espressamente autorizzate dall’Ente Parco a seguito di motivata
richiesta degli interessati.
Art. 24 – Corrispettivi per il rilascio del permesso
per l’esercizio attività di noleggio o locazione per l’intera
stagione
Le imprese che esercitano l’attività di noleggio
o locazione, per ottenere il permesso devono
versare il seguente importo per ogni unità :
QUOTA:
Lunghezza
Imbarcazione |
Quota |
Sino a 6 mt. |
€ 140,00 |
Sino a 7,50 mt |
€ 170,00 |
Sino a 10 mt. |
€ 210,00 |
Sino a 15 mt. |
€ 300,00 |
Sino a 18 mt. |
€ 600,00 |
Da 18,1 a 30 mt |
€ 1.000,00 |
Oltre 30 mt |
€ 1.300,00 |
Alle imprese con sede nel Comune di La Maddalena è applicata
una riduzione del 20% sui
corrispettivi di cui sopra.
L’inosservanza, anche di un solo versamento nel termine fissato, comporta
la revoca del permesso
per l’anno in corso.
CAPO 3
ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA
Art. 25 – Modalità di rilascio dei permessi per
i Centri di Immersione Subacquea
In
attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di
cui all’allegato A allo
stesso decreto, per il corrente anno l’Ente Parco fissa nel numero
di 25 i permessi rilasciabili ai
Centri di Immersione Subacquea ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
1 delle Norme di
Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità
e fino al raggiungimento del 75%
ai Centri di Immersione Subacquea residenti o consorziati con operatori
residenti nell’area del
Parco. Nel caso in cui le domande dei residenti siano inferiori all’indicata
percentuale, i posti sono
assegnati prioritariamente ai Centri di Immersione Subacquea esterni con
priorità stabilita in
ordine alla presentazione della domanda.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione comprovante l’iscrizione
ex art. 68 del
codice della navigazione e da un elenco delle unità navali utilizzate,
devono pervenire alla sede
del Parco entro la data del 30 giugno di ogni anno per la quale fa prova
la data del protocollo.
Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico
risultante dalla data di
protocollo nonché dall’anzianità dell’originaria
autorizzazione.
Le unità utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri
che non siano subacquei dei
centri di immersione appositamente registrati.
Art. 26 – Requisiti per l’esercizio della attività
dei Centri di Immersione Subacquea
Per
l’esercizio dell’attività dei Centri di Immersione
Subacquea nel territorio del Parco, il soggetto
deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 9/99.
Art. 27 – Registro delle immersioni
Al
fine di consentire un monitoraggio dei siti di immersione, prima della
partenza il responsabile
dell’imbarcazione deve annotare in apposito registro vidimato dall’Ente
l’elenco dei partecipanti
all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti,
nonché i nominativi degli eventuali
accompagnatori subacquei.
Art. 28 – Requisiti del personale addetto alle immersioni
L’accompagnatore
per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato
da una
delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio
brevetto.
Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più
di 8 subacquei simultaneamente.
Art. 29 – Corrispettivi per il rilascio del permesso di
attività dei Centri di Immersione Subacquea
Ogni
Centro di Immersione Subacquea deve corrispondere all’Ente la somma
di euro 200/00
(duecento/00) come cifra base ed euro 150/00 (centocinquanta/00) per ogni
imbarcazione
posseduta.
Tali somme dovranno essere versate al momento del rilascio del permesso
annuale.
Le immersioni con autorespiratore sono consentite, a titolo gratuito ai
nativi o residenti nel
comune di La Maddalena e ai nativi o residenti da almeno 5 anni nel comune
di Palau.
I non residenti che vogliano effettuare immersioni con autorespiratore
devono richiedere
l’autorizzazione al Parco, versando un corrispettivo pari a :
- Euro 5 per immersione
singola;
- Euro 75 per un abbonamento
che consente di effettuare immersioni sino al 31/12/2003.
Tale tariffa è ridotta del 50 % per i residenti nei comuni compresi
nel circondario marittimo di La
Maddalena ed in quello di Golfo Aranci.
L’attività subacquea effettuata senza accompagnatore deve
comunque avvenire nel rispetto delle
norme e delle eventuali limitazioni dettate dall’ordinanza balneare
emanata dalla Capitaneria di
Porto di La Maddalena.
CAPO 4
DIPORTO NAUTICO
Art. 30 – Permesso di navigazione ai residenti
L’esercizio
del diporto nautico, è consentito secondo le modalità stabilite
dall’art. 12 del presente
Regolamento di attuazione e con i vincoli imposti dalle disposizioni di
sicurezza previste
dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La
Maddalena. Al fine di poter
effettuare un efficace controllo sui transiti nell’ambito del Parco,
i diportisti residenti devono
munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall’Ente.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai residenti di La Maddalena,
i nativi nello stesso
Comune, nonché coloro che posseggono un posto barca per almeno
i 4 mesi presso strutture
portuali autorizzate in La Maddalena o abbiano affidato l’imbarcazione
per rimessaggio o
guardiania a cantieri locali.
Art. 31 – Permesso di navigazione ai non residenti
I diportisti non residenti nel territorio del Parco, e che
comunque non hanno i requisiti, devono
versare all'’Ente un corrispettivo commissurato alla lunghezza fuori
tutto dell'imbarcazione ed alla
durata del permesso di cui all’art. 30 versando.
Il corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di:
- Euro 2/00 al metro lineare
per giorno sino alla categoria 5;
- Euro 3/00 al metro lineare
per giorno per la categoria 6;
- Euro 4/00 al metro lineare
per giorno per il resto delle categorie.
E’ data facoltà di chiedere l’abbonamento mensile o
quindicinale, a tariffa agevolata con i seguenti
importi:
Categoria |
Lunghezza |
Mensile |
Quindicinale |
1 |
Lft sino a 6 mt |
€ 90,00 |
€ 50,00 |
2 |
Lft Da 6,1 a 7.99 mt |
€ 130,00 |
€ 70,00 |
3 |
Lft. Da 8 a 10.99 mt |
€ 250,00 |
€ 130,00 |
4 |
Lft. Da 11 a 13.99 mt |
€ 320,00 |
€ 165,00 |
5 |
Lft. Da 14 a 16.99 mt |
€ 380,00 |
€ 195,00 |
6 |
Lft. Da 17 a 19.99 mt |
€ 900,00 |
€ 460,00 |
7 |
Lft. Da 20 a 24.99 mt |
€ 1.500,00 |
€ 760,00 |
8 |
Lft. Da 25 a 29.99 mt |
€ 1.800,00 |
€ 920,00 |
9 |
Lft. Da 30 a 34.99 mt |
€ 2.100,00 |
€ 1.060,00 |
10 |
10 Lft. Da 35 a 39.99 mt |
€ 2.400,00 |
€ 1.230,00 |
11 |
Lft. Oltre i 40 mt |
€ 2.900,00 |
€ 1.470,00 |
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per i diportisti
residenti nei comuni
compresi nel circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo
Aranci, nonché per i
diportisti che dimostrino di possedere un posto barca presso strutture portuali
autorizzate di La
Maddalena per un periodo non inferiore a 15 giorni, dietro idonea certificazione
rilasciata dai
titolari delle strutture portuali.
Tali corrispettivi vigono per il periodo che va dal 1° maggio al 31
ottobre.
I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo possono essere
effettuati, oltre che con
versamento sul c/c postale n. 11890076, anche con le seguenti modalità:
- presso la sede o altri uffici
a ciò designati del Parco in via alternativa;
- presso le direzioni dei porti
turistici convenzionati con il Parco;
- direttamente a bordo delle imbarcazioni,
ad opera di personale all’uopo autorizzato dall’Ente.
CAPO 5
ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA
Art. 32 - Requisiti per l’esercizio di attività di scuola
di vela
E’
consentita l’attività di scuola di vela esclusivamente agli
istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale
in materia e dettati dalle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto
di La Maddalena.
Il rilascio del permesso relativo all’attività è subordinato
alla presentazione di un attestato comprovante il possesso dei requisiti
previsti, rilasciato dall’Autorità Marittima.
Art. 33 - Corrispettivo per il rilascio del permesso per l’esercizio
di scuola di vela
Per
l’esercizio dell’attività di scuola di vela nell’area
del Parco è dovuta la somma di euro 150,00
(centocinquanta/00) per ogni imbarcazione di lunghezza fuori tutto superiore
a metri 6 se dotata
di motore ausiliario.
CAPO 6
ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA
Art. 34 – Limitazioni principali
Nelle
zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a
strascico e attrezzi derivanti,
l’esercizio della pesca subacquea professionale, nonché l’utilizzo
di reti di circuizione quali i
ciancioli.
Art. 35 – Divieti per la pesca
E’
fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca professionale
e sportiva all’interno
delle aree di tutela integrale classificate come zone Ma, così come
previsto dall’art. 1 dell’Allegato
A del D.P.R. 17 maggio 1996.
E’ inoltre vietato praticare la pesca sportiva e professionale all’interno
dei punti delimitati dalle
seguenti coordinate geografiche:
SECCA DI SPARGI ( WASHINGTON) |
CALA COTICCIO – ISOLA DI CAPRERA |
|
|
1)
Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°19’,950 E;
2) Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°20’,429 E;
3) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°20’,429 E;
4) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°19’,950 E;
|
1)
Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°28’,985 E;
2) Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°29’,460 E;
3) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,460 E:
4) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,122 E;
5) Lat.=41°12’,935 N; Long.=009°29’,122 E.
|
Nuove aree di tutela integrale, a rotazione, verranno proposte ed individuate
in accordo con le
categorie professionali dei pescatori.
Art. 36 - Pesca sportiva
Nelle
zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti
senza alcuna
autorizzazione.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai residenti i nativi nello
stesso Comune.
I non residenti di età superiore ai 16 anni che vogliano praticare
la pesca sportiva devono munirsi
di apposita licenza.
La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con
i seguenti attrezzi:
- con bolentino anche con canna e mulinello
a non più di tre ami;
- con fiocina;
- con due canne singole da lancio o lenza,
da terra, a non più di tre ami;
- con quattro canne singole da lancio o
lenza, da terra, a non più di un amo;
- con lenza a traina a non più di
due traine ad imbarcazione;
- con lenza per cefalopodi con non più
di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolara),
per persona;
- con natelli, non più di 5 per imbarcazione;
- con lenze pedagnate, non più di
10 per imbarcazione;
- palamito a non più di 100 ami (residenti);
- nassa, non più di due (residenti);
- fiocina e lampara (residenti).
E’ comunque fatto divieto di utilizzo di qualsiasi ulteriore fonte
luminosa .
Altri attrezzi, consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia,
possono essere trasportati con le imbarcazioni purché non utilizzati
nelle acque del Parco.
Per poter praticare tale attività i non residenti devono munirsi
di apposita autorizzazione rilasciata
dall’Ente e dai rivenditori di materiali ed attrezzature sportive
presenti nel territorio del Parco e
convenzionati con lo stesso, il cui costo è così fissato
:
- euro 207/00 annue per la pesca effettuata
da imbarcazioni, con la possibilità di richiedere
un abbonamento mensile il cui corrispettivo
è di euro 78/00;
- euro 52/00 annue per la pesca sportiva
effettuata da terra, con la possibilità di chiedere un
abbonamento mensile il cui corrispettivo
è di euro 6/00.
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 % per i residenti
nei comuni compresi nel
circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci.
I residenti nel comune di Palau possono richiedere i permessi per la pesca
sportiva a titolo gratuito
previa stipula di apposita convenzione tra l’Ente Parco e il Comune
di Palau.
Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la
pesca sportiva è regolata
dalle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa Ambiente della
R.A.S.
Art. 37 – Pesca subacquea
La
pesca subacquea è consentita nelle zone Mb, escluse le aree di
cui all’art. 10 e all’art. 34, solo ai
residenti e nativi nel comune di La Maddalena e ai nativi o residenti
da almeno 5 anni nel comune
di Palau e può essere praticata dal 1° settembre al 30 giugno
nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Al di fuori di tale periodo non è consentita la pesca subacquea.
Nei periodi di fermo biologico,
individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva subacquea è
regolata dalle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa Ambiente
della R.A.S.
I residenti nel comune di Palau possono richiedere i permessi per la pesca
sportiva a titolo gratuito
previa stipula di apposita convenzione tra l’Ente Parco e il Comune
di Palau.
I permessi per la pesca sportiva sono rilasciati dall’Ente Parco
o da strutture all’uopo autorizzate.
Art. 38 – Quantitativo del prodotto pescato
La
quantità del prodotto pescato non può superare i 5 chili
al giorno per persona, a meno che tale
peso non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
Sono comunque vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie :
Cernia ( Epinephelus sp. ),
Corvina ( Sciaena umbra ), Patella Ferruginea, Pinna Nobilis; oltre a
quelle oggetto di protezione a
seguito di specifiche leggi e convenzioni nazionali ed internazionali
di cui ad apposito elenco pubblicato dall’Ente.
E’ altresì vietato il prelievo di qualsiasi crostaceo, così
come previsto dalla normativa nazionale vigente.
Alle violazioni degli articoli di cui sopra si applica la legge nazionale
che disciplina la pesca sportiva.
Art. 39 – Gare di pesca sportiva
Non
è consentito effettuare gare di pesca sportiva nelle acque del
Parco se non preventivamente e
debitamente autorizzate dall’Ente Parco.
CAPO 7
SANZIONI
Art. 40 – Sanzioni
Alle
violazioni delle disposizioni al presente regolamento si applicano le
sanzioni previste dalla
legge 394/91, fatte salve le disposizioni specifiche per la materia.
Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e le
eventuali pene accessorie sono
regolate dalle norme dettate dalla Legge del 24 novembre 1981 n°689
e dal D.L. 30 dicembre 1999
n. 507.
Ai contravventori appartenenti alle categorie professionali di cui ai
capi 1, 2 e 3 verrà, inoltre,
applicata l'immediata revoca del permesso ad esercitare qualsiasi attività
nelle acque del Parco,
nell’anno in corso, mentre per l'anno successivo i medesimi contravventori
non potranno ottenere
alcuna autorizzazione.
Gli utenti di cui ai capi 4, 5 e 6 che incorrano in una duplice violazione,
ufficialmente sanzionata
da parte delle Autorità preposte, saranno soggetti alla revoca
immediata del permesso per
l’intero anno, che potrà essere ritirato dall’Organo
Accertatore, il quale provvederà ad inviarlo
all’Ente unitamente alla notizia dell’accertamento.
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