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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AMP DI “PORTOFINO”
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
Articolo 1 – Oggetto
-
Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto
del Ministro dell’Ambiente, 26 aprile 1999, di istituzione dell’area
marina naturale protetta denominata “Portofino” da esecuzione
allo stesso e disciplina l’organizzazione della medesima area.
Articolo 2 – Organi dell’area marina protetta
-
Sono organi dell’area marina protetta:
il Responsabile dell’area marina protetta;
la Commissione di riserva;
il Comitato tecnico scientifico.
Articolo
3 – Responsabile dell’area marina protetta
- Il Responsabile dell’area marina protetta è individuato
e nominato dal Soggetto gestore, tra
soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza
in materia di gestione.
- L’incarico di responsabile dell’area marina protetta viene
conferito per tre anni sulla base di un contratto redatto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
- L’incarico è rinnovabile.
- Al responsabile dell’area marina protetta sono attribuite le
seguenti funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’area marina protetta:
a) curare l’attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità
proprie dell’area marina protetta;
b) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione
dell’area marina protetta;
c) predisporre una relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento
dell’area marina protetta da inviare al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio con le eventuali osservazioni formulate
dalla Commissione di riserva;
d) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi
del Soggetto gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato
tecnico scientifico;
e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) promuovere l’attivazione di progetti anche mediante l’acquisizione
di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e privati;
g) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche
compatibili con le finalità dell’area marina protetta;
h) predisporre ed aggiornare l’inventario dei beni immobili e
mobili del Consorzio di pertinenza dell’area marina protetta;
i) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.
- Il Responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dal Soggetto gestore.
Articolo 4 – Commissione di riserva
- La Commissione di riserva istituita presso il Soggetto gestore affianca
il medesimo nella gestione dell’area marina protetta, formulando
proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed
alla gestione della medesima. In particolare esprime parere:
- sulla proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area
marina protetta e sulle eventuali proposte di modifica del medesimo;
- sui programmi annuali di gestione;
- sul bilancio preventivo e consuntivo;
- sulla relazione annuale sul funzionamento dell’area marina protetta;
- sulla richiesta di modifica della perimetrazione dell’area marina
protetta e della relativa disciplina di tutela eventualmente avanzata
dal Soggetto gestore;
- ogni qualvolta richiesto dal presente regolamento.
- La Commissione di riserva è convocata dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare
la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1,
e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della
medesima.
- La convocazione della Commissione di riserva avviene con lettera raccomandata,
contenente l’ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione,
almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso
di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma
o fax, contenente l’ordine del giorno e la relativa documentazione,
inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
- I verbali della Commissione di riserva sono inviati al responsabile
dell’area marina protetta che ne cura la trasmissione al Soggetto
gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
- Ai componenti della Commissione di riserva viene corrisposto un rimborso
per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione
della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente
normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento
dei Dirigenti statali di I° fascia.
Articolo
5 – Comitato tecnico scientifico
- Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministro
dell’ambiente 26 aprile 1999, è istituito il Comitato tecnico
scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica,
al Soggetto gestore ed agli organi dell’area marina protetta.
- Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Soggetto gestore
ed è composto da:
il Responsabile dell’area marina protetta, che lo presiede;
un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;
un esperto qualificato designato dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.
- I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica
per un periodo non superiore ai tre anni. L’incarico può
essere rinnovato.
Articolo 6 – Contabilità e finanza
-
La finanza e la contabilità dell’area marina protetta si
svolgono secondo le direttive impartite dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, nel rispetto della normativa vigente
in materia di Enti locali.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 7 – Delimitazione generale dell’area marina
protetta
-
La delimitazione dell’area marina protetta di Portofino nonché
la suddivisione in zone A, B e C è definita dal Decreto del Ministero
dell’ambiente, con allegata cartografia, del 26 aprile 1999, pubblicato
sulla G.U. del 7 giugno 1999, n° 131.
Articolo 8 – Fascia di transito
-
La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l’area
marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire
dal confine dell’area marina protetta dovrà essere effettuata
ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito
dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea e dei centri
d’immersione autorizzati, che potranno procedere ad una velocità
di trasferimento non superiore a venti nodi e dei mezzi di sorveglianza.
Articolo 9 – Divieti generali
- All’interno dell’area marina protetta di Portofino, come
sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere
la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione
e le finalità istitutive dell’area marina protetta medesima,
ai sensi dell’articolo 19 comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394. In particolare, sono vietate:
a) la libera navigazione, fatto salvo quanto esplicitamente previsto
dal presente regolamento circa i regimi di tutela all’interno
delle diverse zone dell’area marina protetta;
b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di
specie estranee;
c) l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché
la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere l’immissione
di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell’ambiente marino;
d) l’introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi altro mezzo
distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell’area;
f) la pesca subacquea;
g) la pesca a strascico;
h) le immersioni subacquee, fatto salvo quanto esplicitamente previsto
dal presente regolamento circa i regimi di tutela all’interno
delle diverse zone di area marina protetta.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento circa le discipline
di tutela nelle zone A, B e C dell’area marina protetta vigono
i divieti di cui al decreto del Ministero dell’ambiente del 26
aprile 1999.
Articolo 10 – Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento, si intende:
- per natante: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto
non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche
se con motore ausiliario ( Articolo 1, lettera d), Legge 11 febbraio
1971, n. 50 nel testo vigente);
- per imbarcazione: ogni unità destinata alla navigazione da
diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore
o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (Articolo 1,
lettera C), Legge 11 febbraio 1971, n. 50 nel testo vigente), e non
superiore a 24 metri;
- per nave da diporto: ogni unità avente lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri;
- per unità navale: genericamente ogni mezzo nautico come definito
nell’articolo 136 del Codice di Navigazione;
- per lunghezza fuori tutto: “ la distanza, misurata in linea
retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari”
(Articolo 13, Legge 11 febbraio 1971, n. 50 nel testo vigente);
- per attività subacquea si intendono le visite guidate subacquee
con e senza autorespiratore organizzate da imprese e associazioni con
o senza partita IVA e immersioni subacquee con e senza autorespiratore
effettuate da soggetti singoli;
- per soggetti singoli in relazione all’attività subacquee
si intendono le singole persone fisiche.
Articolo 11 – Attività di sorveglianza
- La sorveglianza dell’area marina protetta di Portofino è
esercitata ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre
1991, n. 394 come modificato dall’articolo 2, comma 17, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto nonché
dalle polizie degli Enti Locali, delegati nella gestione delle medesime
aree protette.
- L’attività di sorveglianza nell’area marina protetta
di Portofino è coordinata dalla Capitaneria di Porto.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE
Articolo 12 – Disposizioni generali
- La balneazione è vietata in zona A.
- La balneazione è consentita nelle zone B e C dell’area
marina protetta, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici Circondariali
Marittimi.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA
Articolo 13 – Disposizioni generali
- Nella zona A è vietata l’attività subacquea.
- Nella zona B l’attività subacquea senza autorespiratore
è consentita; l’attività subacquea con autorespiratore
è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del Soggetto
gestore, secondo quanto disposto dai successivi articoli 14, 15, 16,
17, 18 e 19.
- Nelle zone C l’attività subacquea è libera, salva
la facoltà del Soggetto gestore di porre limitazioni volte ad
assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali.
- In tutta l’area marina protetta sono vietate le attività
subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni del Soggetto gestore
sulla base dei criteri individuati dal medesimo.
Articolo 14 – Tipologia dell’utenza dell’attività
subacquea in zona B
- Nella zona B possono svolgere attività di visite guidate subacquee
i seguenti soggetti se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
4, comma 7, lettera e) del decreto ministeriale 26 aprile 1999:
a) imprese la cui ragione sociale prevede quale attività prevalente
l’accompagnamento a subacquei;
b) associazioni senza scopo di lucro il cui statuto prevede espressamente
lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo.
- Il Soggetto gestore può altresì autorizzare lo svolgimento
di visite guidate subacquee da parte di imprese e/o associazioni che
abbiano una comprovata esperienza nel settore, previo parere conforme
della Commissione di riserva, stabilendo, eventualmente, il possesso
anche di ulteriori requisiti.
- Possono, inoltre, svolgere attività subacquea i soggetti singoli
secondo le modalità autorizzative di cui all’articolo 16.
Articolo 15 – Modalità di autorizzazione delle imprese
e delle associazioni per le visite guidate in zona B
- Il Soggetto gestore può rilasciare alle imprese e alle associazioni
di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e comma 2, che
ne facciano richiesta, un’autorizzazione avente una durata non
superiore ad un anno.
- L’autorizzazione di cui al comma 1, viene rilasciata con le
modalità ritenute necessarie dal Soggetto gestore per assicurare
la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali e una
corretta programmazione delle attività subacquee.
- Con l’autorizzazione vengono, inoltre, individuate le unità
navali addette alle attività di visite guidate subacquee per
un numero di unità non superiore a sei per ciascun soggetto autorizzato;
le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore.
- Le unità navali autorizzate ai sensi del presente articolo
non possono avere lunghezza superiore a dodici metri.
- Il Soggetto gestore potrà rinnovare, sino al 31/12/2005, le
autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data del 30
giugno 2001 alle unità navali di lunghezza superiore a dodici
metri, per le quali non vi sia stato cambiamento di proprietà.
- Il Soggetto gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende
modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi
del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza
dell’autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato.
- La violazione di quanto stabilito nell’autorizzazione e dal
presente regolamento costituisce motivo di revoca delle stesse da parte
del Soggetto gestore.
- Il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere subordinato
al pagamento di un corrispettivo monetario al soggetto gestore.
Articolo 16 – Modalità di autorizzazione dei singoli
soggetti per le immersioni subacquee in zona B
- Il Soggetto gestore può autorizzare immersioni subacquee di
soggetti singoli, che effettuano l’immersione sia con natante
sia da terra, fino ad un massimo di 90 subacquei al giorno.
- Le immersioni subacquee, effettuate da un numero di natanti non superiore
a 30, possono svolgersi secondo quanto previsto dell’articolo
19.
- Le immersioni subacquee effettuate partendo da terra, senza supporto
di natante di appoggio, potranno avere luogo esclusivamente nei seguenti
siti: Punta Chiappa Levante, Dragone, Colombara.
- Il Soggetto gestore determina l’eventuale pagamento di un corrispettivo
monetario per il rilascio delle suddette autorizzazioni.
Articolo 17- Registro delle visite guidate subacquee
- Le imprese e le associazioni autorizzate ad effettuare immersioni
devono riportare in un apposito registro, vidimato dall’Autorità
Marittima e dal Soggetto gestore, per ogni visita guidata, la data,
il sito di immersione, gli estremi dei partecipanti e le guide responsabili
dell'immersione.
- I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine immersione ed
esibiti a richiesta dell’Autorità Marittima e del Soggetto
gestore.
- I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto gestore
unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.
Articolo 18 – Modalità di accesso, sosta e ormeggio
in zona B per le attività subacquee con autorespiratore
- La navigazione delle unità navali, autorizzate dal Soggetto
gestore, deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa e a velocità
massima di 5 nodi al solo scopo di raggiungere di raggiungere i seguenti
siti di ormeggio individuati e predisposti in sede di prima applicazione
dal Soggetto gestore: a) 2 siti ad elevato interesse naturalistico,
in cui è ammesso l’ormeggio ad una sola unità navale
alla volta:
| |
|
Latitudine |
Longitudine |
| 1) |
Isuela |
44°19'233 |
09°08’670 |
| 2) |
Altare |
44°18'330 |
09°11’804 |
b) 18 siti di interesse naturalistico, in cui possono essere ormeggiate
contemporaneamente 2 unità navali:
| 1) |
Punta Chiappa Levante |
44°19'306 |
09°08’744 |
| 2) |
Punta della Targhetta |
44°19'302 |
09°08’867 |
| 3) |
Grotta dell’Eremita |
44°19'081 |
09°09’ 087 |
| 4) |
Punta della Torretta |
44°18'754 |
09°10’056 |
| 5) |
Punta dell’Indiano |
44°18'799 |
09°10’180 |
| 6) |
Dragone |
44°18'697 |
09°10’545 |
| 7) |
Colombara |
44°18'594 |
09°10’629 |
| 8) |
Secca Gonzatti |
44°18'530 |
09°10’700 |
| 9) |
Targa Gonzatti |
44°18'504 |
09°10’781 |
| 10) |
Scoglio del Raviolo |
44°18'504 |
09°10’842 |
| 11) |
Testa del Leone |
44°18'505 |
09°10’981 |
| 12) |
Scoglio del Diamante |
44°18'487 |
09°11’112 |
| 13) |
Relitto Mohawk Deer |
44°18'490 |
09°11’516 |
| 14) |
Cala Inglesi Est |
44°18'460 |
09°11’270 |
| 15) |
Punta Vessinaro |
44°18'253 |
09°11’901 |
| 16) |
Casa del Sindaco |
44°18'178 |
09°12’179 |
| 17) |
Chiesa di San Giorgio |
44°18'037 |
09°12’665 |
| 18) |
Faro |
44°18'886 |
09°13’138 |
- La sosta ai natanti e alle imbarcazioni delle imprese e delle associazioni
autorizzate dal Soggetto gestore e ai natanti dei subacquei privati
è consentita per il tempo sufficiente per effettuare l’immersione.
- Le modalità di accesso e di immersione nel sito dove è
collocata la statua del Cristo degli Abissi saranno disciplinate dal
Soggetto gestore e dalla Capitaneria di Porto.
- Il Soggetto gestore determina le modalità relative all’utilizzo
degli ormeggi e l’importo dei corrispettivi economici.
Articolo
19 – Modalità di svolgimento delle attività subacquee
- Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e, comunque, ad esclusione dei soggetti singoli, sempre alla
presenza di una guida ogni cinque subacquei.
- Il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito è
di 72, comprese le guide; in nessun caso possono essere ammessi più
di 24 subacquei contemporaneamente su ciascun sito.
- Le visite subacquee devono essere svolte secondo le seguenti modalità:
a) visite con non più di dodici subacquei per volta nel caso
di imprese, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) e comma
2. Nei siti in cui è consentito l’ormeggio a due imbarcazioni
contemporaneamente è ammesso l’ormeggio ad una sola imbarcazione
se il numero di subacquei trasportati è di ventiquattro, qualora
i documenti di bordo lo consentano.
b) visite con non più di sei subacquei nel caso di associazioni,
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) e comma 2, e nel caso
delle visite subacquee di soggetti singoli di cui all’articolo
14, comma 3.
- Viene fatto divieto di eseguire e di far eseguire esercizi che prevedono
contatto con il fondo marino.
Articolo 20 – Programmazione e monitoraggio delle attività
subacquee
- Il Soggetto gestore provvede alla programmazione ed al controllo
delle attività subacquee previste dal presente regolamento, garantendo
il rispetto dei limiti previsti dal presente titolo e delle vigenti
disposizioni di legge.
- Il Soggetto gestore effettua regolarmente il monitoraggio scientifico
dei siti d’immersione, per verificare l’impatto ambientale.
- Il Soggetto gestore fornisce annualmente al Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio, alla Commissione di riserva ed all’Autorità
marittima una relazione tecnica sullo stato ambientale dei siti e sul
numero di immersioni che si effettuano in ciascun sito. Il Soggetto
gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità
per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati.
- Il Soggetto gestore, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2
e con parere conforme della Commissione di riserva, può modificare
le condizioni e i limiti per le attività subacquee.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITA’ DI PESCA SPORTIVA
Articolo 21 – Disposizioni generali
- L’attività di pesca sportiva è vietata nella
zone A dell’area marina protetta. E’ consentita nelle zone
B e C della medesima secondo quanto previsto dal presente titolo.
- L’attività di pesca sportiva è subordinata al
rilascio di autorizzazioni da parte del Soggetto gestore.
- Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede per
un peso complessivo superiore a tre chilogrammi al giorno, limite superabile
per la cattura di un singolo esemplare.
- Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti
dalla normativa vigente.
- Sono altresì vietate gare di pesca sportiva.
Articolo 22 – Tipologia dell’utenza per la pesca sportiva
-
Per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva si individuano
le seguenti utenze:
a) pescatori sportivi residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa
Margherita Ligure, di seguito nominati “residenti”;
b) pescatori sportivi non residenti.
Articolo 23 – Modalità di autorizzazioni per l’attività
di pesca sportiva
- Il Soggetto gestore autorizza la pesca sportiva compatibilmente con
le esigenze di conservazione e salvaguardia della risorsa ittica e della
tutela dei fondali.
- Il Soggetto gestore in ogni caso, per la pesca con i palangari, traina
e nattelli, non può rilasciare complessivamente più di
120 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 80 nominali e
40 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate
a queste ultime devono prevedere un limite di 20 uscite ciascuna.
- Le autorizzazioni possono essere annuali o semestrali.
- Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l’autorizzazione
e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo.
- Il pescatore sportivo autorizzato nell’ambito di quanto previsto
al comma 2 e all’articolo24, comma 3, dovrà riportare su
un apposito libretto, vidimato dal Soggetto gestore la data, le ore
di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione
del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato
a fine pesca ed esibito a richiesta al Soggetto gestore. Il suddetto
registro dovrà essere consegnato al Soggetto gestore alla scadenza
dell’autorizzazione.
- Il Soggetto gestore individua adeguate modalità di monitoraggio
per la valutazione del prelievo complessivo della pesca sportiva.
7. Il Soggetto gestore determina eventuali corrispettivi economici delle
autorizzazioni.
Articolo 24 - Modalità della pesca sportiva e tipologia degli attrezzi
consentiti
- Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del Soggetto
gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con
le modalità di seguito riportate e l'utilizzo dei seguenti attrezzi:
a) da riva con canna senza mulinello, con ami di lunghezza non inferiore
a 18 mm;
b) da natante con lenze fisse quali canne, bolentini, correntine a non
più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per
cefalopodi, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala
dell’Oro;
c) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non
inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, ad
esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro;
d) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con
non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non
inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso
e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino.
- Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione del Soggetto
gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con
l'utilizzo dei seguenti attrezzi:
a) da riva, con lenza e canna anche con mulinello, con ami di lunghezza
non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con bolentino e canna da fermo, con ami di lunghezza
non inferiore a 18 mm;
c) da natante, oltre ai metodi precedentemente citati, con correntine
a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze
per cefalopodi;
d) mediante nattelli di superficie con non più di due ami di
lunghezza non inferiore a 18 mm. Il numero di nattelli utilizzati non
può essere superiore a 5;
e) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non
inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;
f) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con
non più di due lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non
inferiore a 18 mm.
- Nelle zone C è altresì consentita, previa autorizzazione
del Soggetto gestore, la pesca sportiva ai non residenti secondo le
modalità e con l'utilizzo degli attrezzi di cui al precedente
comma 2 lettera a) e b), con l’obbligo della compilazione del
libretto di cui all’articolo 23, comma 5.
Articolo 25 - Monitoraggio della pesca sportiva
- Il Soggetto gestore sulla base dei dati raccolti secondo quanto previsto
dall'articolo 23, comma 5, nonché sulla base di altre forme idonee
di monitoraggio di cui all’articolo 23, comma 6, fornisce alla
Commissione di riserva e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio una relazione annuale sull'attività di pesca e sullo
sforzo di pesca. Il Soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici
interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi
effettuati.
- Il Soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, in conformità
con la normativa nazionale vigente, mirate a valutare l'impatto della
pesca sportiva al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile
della risorsa.
- Il Soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti, del monitoraggio
e delle risultanze scientifiche di cui ai commi 1 e 2, può, su
parere conforme della Commissione di riserva, determinare il numero
e il periodo delle autorizzazioni nonché gli eventuali siti di
pesca e le eventuali turnazioni.
- Il Soggetto gestore può in qualsiasi momento limitare la pesca,
relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la tutela
della qualità ambientale.
TITOLO VI
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE
Articolo 26 - Disposizioni generali
- L'attività di pesca professionale è vietata in zona
A ed è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta
come disciplinata dal presente regolamento.
- Nelle zone B e C è consentito l’accesso e l’ancoraggio
esclusivamente alle imbarcazioni a motore aventi lunghezza inferiore
a 12 metri e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT, per il
solo esercizio della pesca professionale. L’attività di
pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni
di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché alle
cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958,
n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati alla data del
1° agosto 1998.
- I soggetti abilitati alle attività di pesca professionale ai
sensi del comma 2 e delle disposizioni di legge devono comunicare annualmente
al Soggetto gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità
di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono
riportate su un apposito registro tenuto dal Soggetto gestore, delle
cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
Articolo 27 - Attrezzi di pesca professionale e modalità
di pesca
- Nella zona B la pesca professionale è consentita esclusivamente
con i seguenti attrezzi e modalità:
a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri, tranne che
sulla direttrice mediana esterna alla Cala dell’Oro;
b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa,
ad esclusione del periodo dicembre - febbraio, nei seguenti settori:
tra Punta Chiappa e Punta del Buco, tra Punta Carega e Cala degli Inglesi
e tra Cala degli Inglesi e Punta del Faro di Portofino. In ognuno di
questi settori il Soggetto gestore individua 5 siti predeterminandone
la rotazione e regolandone i turni;
c) palangari, con un massimo di 200 ami, di lunghezza non inferiore
a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, in tutto la
zona B ad esclusione della zona antistante Cala dell’Oro.
- Nelle zone C è consentita la pesca professionale con i seguenti
attrezzi e modalità:
a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri;
b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa,
ad esclusione del periodo dicembre - febbraio. Il Soggetto gestore determina
i siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni;
c) palangari, con un massimo di 200 ami di lunghezza non inferiore a
22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;
d) mediante “Tonnarella” che dovrà essere protetta
da un recinto di sicurezza, nel periodo marzo - ottobre e mediante “Mugginara”,
per il periodo aprile - giugno, nei siti tradizionali antistanti Porto
Pidocchio.
- In zona B, fino al 31 marzo 2003, e in zona C, fino al 31 marzo 2005,
è consentita la pesca professionale con rete a sciabica, esclusivamente
per la pesca del rossetto (Aphia minuta), nel tratto compreso tra il
canale di accesso a Porto Pidocchio e Punta Cannette, se autorizzata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro il termine
fissato, il Soggetto gestore promuove ed agevola la riconversione di
quest’attività, al fine del mantenimento dei livelli reddituali
ed occupazionali.
- Il Soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, secondo
la normativa nazionale vigente, mirate a monitorare l'impatto della
pesca professionale al fine di individuare e garantire una gestione
sostenibile della risorsa.
- Il Soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche
di cui al comma 4, può, su parere conforme della Commissione
di riserva, assumere provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente,
finalizzati al divieto od alla limitazione delle tipologie di pesca,
delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca, al fine
di garantire una corretta gestione della risorsa.
TITOLO VII
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO
Articolo 28 - Disposizioni generali
-
Il Soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per
lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo
così come definite dalla normativa vigente. Tale attività
può essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché
da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della
legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati
dall'area marina naturale protetta alla data del 1° agosto 1998.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
Articolo 29 - Disposizioni generali
- In zona A è vietata la libera navigazione.
- In zona B è consentita:
a) la navigazione con l’utilizzo di remi o a vela;
b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore
a cinque nodi;
c) l’accesso alle imbarcazioni da diporto con impiego di motore,
con velocità massima di 5 nodi, esclusivamente al solo fine di
raggiungere, con rotta perpendicolare, l'ormeggio regolamentato di cui
all'articolo 30, comma 3.
- In zona C è consentita:
a) la navigazione con l’utilizzo di remi o a vela;
b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore
a cinque nodi;
c) l’accesso alle imbarcazioni con impiego di motore, con velocità
massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare,
gli ormeggi regolamentati dal Soggetto gestore.
- La Capitaneria di Porto e il Soggetto gestore possono emanare provvedimenti
per restringere le attività di cui ai commi 2 e 3 al fine di
tutelare la qualità ambientale.
Articolo 30 - Ormeggi per le attività diportistiche
- In zona A è vietato l'ormeggio.
- In zona B è consentito l'ormeggio ai natanti da diporto nei
seguenti siti di ormeggio, individuati e predisposti dal Soggetto gestore,
come segue:
a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego;
b) Baia di S. Fruttuoso zona Est;
c) Cala degli Inglesi;
d) tra la punta della Torretta e l’imbarcadero di S. Fruttuoso.
- Nel sito di cui al comma 2, lettera d) è altresì consentito,
allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo
di S. Fruttuoso di Capodimonte, l'ormeggio alle imbarcazioni. In tale
caso l’accesso a tale ormeggio deve avvenire dal canale di accesso
a S. Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
- In zona C è consentito l'ormeggio ai natanti e imbarcazioni
nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dal Soggetto gestore,
sentita la Commissione di riserva.
- Il Soggetto gestore, sulla base delle richieste da parte di residenti
a Punta Chiappa e San Rocco, nonché da parte di pescatori o operatori
commerciali che esercitino la propria attività nella zona C del
lato di Camogli, può definire la predisposizione di gavitelli,
previa approvazione di un piano di posizionamento, elaborato dallo stesso
Soggetto gestore tenendo conto della tutela ambientale, sentita la Commissione
di riserva.
- Il Soggetto gestore determina le modalità relative all’utilizzo
degli ormeggi, e l’importo dei corrispettivi economici per l'utilizzo
degli stessi.
Articolo 31 - Ancoraggio
- In zona A è vietato l'ancoraggio.
- In zona B è vietato l'ancoraggio.
- In zona C è altresì vietato l'ancoraggio, fatto salvo
quanto previsto transitoriamente dall'articolo 32.
- Restano ferme le ordinanze degli Uffici circondariali marittimi in
termini di sicurezza della balneazione.
Articolo 32 - Norma transitoria
- Fino all’individuazione e alla predisposizione di zone di ormeggio
regolamentate da parte del Soggetto gestore e comunque non oltre il
31 dicembre 2003, è consentito l’ancoraggio in zona C con
le modalità e nelle zone di seguito riportate: a) b)
nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, ai natanti
e alle imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa.
nel tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti A e B e i punti
C e D di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente del 26 aprile
1999, esclusa la zona interna all'insenatura di Paraggi, ai natanti
ed imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa.
- Nelle aree di ancoraggio come individuate nel comma 1 lettere a) e
b) è vietato l'ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni
segnalamenti per tutelare le praterie di posidonia.
- Restano ferme le ordinanze degli Uffici circondariali marittimi in
termini di sicurezza della balneazione.
TITOLO IX
RICERCA SCIENTIFICA
Articolo 33 - Disposizioni generali
- La ricerca scientifica nelle zone A, B e C dell'area marina protetta
è consentita previa autorizzazione del Soggetto gestore, sentita
la Commissione di riserva.
- Nelle zone B e C dell'area marina protetta e’ consentito il
prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, previa
autorizzazione del Soggetto gestore.
Articolo 34 - Modalità di autorizzazioni per la ricerca
scientifica
- La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività
di cui all'articolo 33, comma 1, avanzata dal responsabile scientifico
della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto,
la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il
mezzo navale, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.
- La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività
di cui all'articolo 33, comma 2, avanzata dal responsabile scientifico
della ricerca, dovrà indicare le finalità della ricerca,
tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le località
e le modalità di prelievo, le strumentazioni di bordo ed il personale
impiegato.
TITOLO X
ATTIVITA’ DI SOCCORSO E SORVEGLIANZA – SANZIONI
Articolo 35 – Attività di soccorso e vigilanza
-
Nelle zone A, B e C dell’area marina protetta è consentito
l’accesso, la sosta e l’ancoraggio alle unità navali
di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso.
Articolo 36 - Sanzioni
-
Restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti
leggi.
- Il Soggetto gestore, nel caso di attività svolte sulla base
di autorizzazioni rilasciate dallo stesso ai sensi del presente regolamento,
può, a seguito dell’accertamento della violazione delle
disposizioni previste dal medesimo regolamento e dal provvedimento di
autorizzazione, sospendere o revocare l’autorizzazione stessa,
indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative
dalle vigenti leggi.
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