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Ministero dei
Trasporti e della Navigazione
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANREMO
O
R D I N A N Z A N° 15/99
IL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI SANREMO:
| VISTA |
la Legge 11.02.1971,
n° 50 e successive modifiche, recante “Norme sulla Navigazione
da Diporto; |
| CONSIDERATO |
che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in
forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici; |
| RITENUTO NECESSARIO |
stabilire prescrizioni
utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità,
senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità; |
| VISTA |
la Legge 14.07.1965,
n°963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento
per la sua esecuzione approvato con DPR n° 1639 del 02.10.1968; |
| RITENUTO NECESSARIO |
di dover meglio disciplinare
ed integrare le norme della propria ordinanza n° 55/98 in data
18 luglio 1998 alla luce dell’ esperienza acquisita durante
il periodo di vigenza della stessa; |
| VISTI |
gli artt. 17, 30 68 e
81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione (parte marittima); |
O R
D I N A
PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Art.
A 1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo l’ effettuazione
a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali,
è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale
ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle
prescrizioni di cui ai successivi articoli.
Art.
A 2
Le dotazioni di sicurezza
previste dalle norme in vigore, perla tipologia dell’unità
navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con
le seguenti:
- Apparecchiatura per la somministrazione
di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette
litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore
a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- Mezzo di comunicazione che
consenta di contattare i mezzi di soccorso (fornito di batterie di riserva
o di attacco per la carica continua alla batteria di bordo); - Tabella riportante i numeri
telefonici e/o le frequenze d’ascolto dei principali centri di soccorso
(Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri
iperbarici, etc.) conforme all’allegato A; - Cassetta di pronto soccorso;
- Almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria
dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell’immersione,
a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri
a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio
garantire le condizioni di sicurezza.
Art.
A 3
Prima della partenza, il
responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito
registro l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
Art.
A 4
L’ accompagnatore per
immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da
una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio
brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse
con l’attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più
di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di
diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità
previsto dal grado inferiore.
Art.
A 5
In caso di immersione con
unità navale d’appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità
dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere “filato
per occhio” i emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio
dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale
costituto anche da un parabordo).
Art.
A 6
Durante l’immersione
l’unità navale dovrà sempre essere presidiata da una
persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.
Art.
A 7
Oltre ai prescritti segnali
di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità
deve mostrare:
- Durante il giorno:
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione /Imprese/Società/Circolo
Sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di
subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l’immersione (pallone
rosso con sovrastante bandiera rossa con diagonale bianca);
- Di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca
e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte (solo nel
caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio
(Colreg72).
Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 mt
dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
Art.
A 8
Nel caso di immersioni subacquei
organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità
stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali generalmente
riconosciute,
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà pervenire
all’ Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo – Sala Operativa,
almeno 12 ore prima dell’evento anche a mezzo fax (0184/509968),
una informativa (come da allegato B) riportate:
- data, ora e luogo dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti,
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.
PARTE
B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Art.
B 1
Nelle acque del Circondario
Marittimo di Sanremo l’effettuazione a fini turistico/sportivi di
attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente
ad Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi che prevedano
espressamente tali attività nella loro ragione sociale ovvero nel
loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni
di cui ai successivi articoli.
Art.
B 2
Durante le immersioni dovranno
esser disponibili le seguenti datazioni di sicurezza:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione
continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno
tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi
omologati;
- mezzo di comunicazione che consente di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei
principali centri di soccorso(Autorità Marittime, Ospedali, Liguria
Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme all’allegato
A;
- cassetta di pronto soccorso.
Art.
B 3
Prima della partenza, il
responsabile dell’immersione deve annotare su apposito registro
l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione
dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
Art.
B 4
L’accompagnatore per
immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da
una delle Federazioni/Imprese/Società/Associazioni, nazionali o
internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l’attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più
di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di
diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità
previsto dal grado inferiore.
Art.
B 5
Nelle immersioni diurne il
responsabile dell’immersione ha l’obbligo di provvedere al
segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa
con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a
300 metri.
I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un
raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto.
Nelle immersioni notturne
i subacquei partecipanti all’immersione devono segnalarsi in superficie
ed in immersione con un segnale luminoso giallo internamente da applicare
alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), visibile
a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché
in superficie.
Art.
B 6
Nel caso di immersioni subacquee
organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per
le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità
stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali
generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo – Sala Operativa
– almeno 12 ore prima dell’evento anche a mezzo fax (0184-509968),
una informativa(come allegato B) riportante:
- data, ora e luogo dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- modalità operative.
PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
Art.
C 1
Nelle immersioni
diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante
rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile
ad una distanza non inferiore a 300 mt. Se il subacqueo in immersione
è accompagnato da un mezzo nautico d’appoggio, la bandiera
rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico
con le modalità di cui al precedente art. A 7.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del
mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la
bandiera di segnalazione.
Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed
in immersioni con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare
alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetterie, ecc,), visibile
a giro d’orizzonte a non meno di 300 m di distanza allorché
in superficie.
Se ci si avvalesse di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere
i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente
art. A 7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare
in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado
di fornire assistenza.
PARTE
D – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
D 1
L’esercizio dell’attività
subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a m 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti
da pesca;
- a distanza inferiore a m 200 dalle navi mercantili e a m 300 dalle navi
militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita
e l’entrata nei porti e per l’ancoraggio, stabilite con apposita
Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.
Art.
D 2
I contravventori alla presente
ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
saranno puniti ai sensi dell’ art.1231 del Codice della Navigazione
o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto
nautico.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza
che sostituisce l’ordinanza n° 55/98 in data 18 luglio 1998.
Sanremo, 05.04.1999
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Bruno FERRONE
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