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COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI OLBIA
ORDINANZA N. 16/2003
Il Capitano
di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Olbia:
| VISTO |
il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell’Area
Naturale Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”; |
| VISTO |
il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto
istitutivo dell’Area Naturale Marina Protetta “Tavolara
– Punta Coda Cavallo”; |
| RITENUTO |
necessario,
ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ecosistema e
alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare transitoriamente,
in attesa della costituzione degli Organi dell’Ente Gestore
e dell’emanazione del previsto Regolamento, le attività
nautiche nella suddetta Area Marina Protetta ricadente nella giurisdizione
di questo Circondario Marittimo; |
| VISTA |
la lettera SDM/2/5115/B09
del 18 Giugno 2001 del Ministero dell’Ambiente Servizio Difesa
Mare avente per oggetto: Area Marina Protetta “Tavolara - Capo
Coda Cavallo” – autorizzazione a posizionare corpi morti
con relativi gavitelli d’ormeggio – Disciplina Provvisoria; |
| VISTO |
il parere positivo
espresso dalla Commissione di Riserva nella convocazione del 28 Aprile
2003; |
| VISTA |
il foglio SDM/1218
B-11 del 16 Febbraio 2001 del Ministero dell’Ambiente Servizio
Difesa Mare avente per oggetto: Linee guida in materia di segnalamenti
marittimi nelle aree marine protette; |
| VISTA |
la legge 31
Dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V; |
| VISTO |
l’articolo
19 comma 7 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394; |
| CONSIDERATO |
opportuno disciplinare
l’utilizzo delle attrezzature d’ormeggio predisposte all’interno
dell’Area Marina Protetta; |
| SENTITE |
le Associazioni
di categoria locali per le attività di noleggio, immersione
e trasporto passeggeri; |
| CONSIDERATO |
necessario dover
salvaguardare la fruibilità dell’ecosistema decentrando
in spazi marginali dell’AMP le attività sportive acquatiche
e le altre forme di navigazione di possibile impatto acustico e/o
visivo, in conformità all’indirizzo sollecitato dalla
commissione di riserva. |
| VISTI
|
gli articoli
30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
|
R E N D E N O T O
All’interno
dell’Area Naturale Marina Protetta “Tavolara – Punta
Coda Cavallo” ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12
Dicembre 1997 così come rettificato dal decreto ministeriale 28
Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate, e indicate
nella planimetria in allegato 1, con i relativi regimi di tutela:
1) Zona A - RISERVA INTEGRALE è
CONSENTITO:
- l’accesso al personale dell’Ente
Gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per
lo svolgimento
di ricerche debitamente autorizzate;
- la realizzazione di visite guidate subacquee,
regolamentate dall’Ente Gestore, in aree limitate secondo
percorsi prefissati, tenendo comunque
conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
sono VIETATI:
- la balneazione;
- la pesca professionale e sportiva;
- il transito di natanti e imbarcazioni fatta
eccezione per quelli dell’area naturale marina protetta;
2) Zona B - RISERVA GENERALE
è CONSENTITO:
- la
navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre
10 nodi);
- le visite, anche subacquee, regolamentate dall’Ente
Gestore dell’area naturale marina protetta;
- la balneazione;
- l’ormeggio alle apposite strutture predisposte
dall’Ente Gestore;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che
non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le
cui coste sono comprese nell’area
naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall’Ente
Gestore dell’area protetta medesima;
sono VIETATI:
- la pesca professionale con reti a strascico
e cianciolo;
- la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata;
3) Zona C - RISERVA PARZIALE
è CONSENTITO:
- la navigazione a natanti e imbarcazioni;
- l’ormeggio, come regolamentato dall’Ente
Gestore dell’area naturale marina protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la
tutela dei fondali;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che
non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le
cui coste sono comprese nell’area
naturale marina protetta;
- la pesca sportiva con lenze e canne da fermo
(vd. Nota 1)
4) In tutte le zone suddette è comunque vietato l’ancoraggio,
salvo che nelle aree appositamente individuate ed attrezzate;
sono inoltre vietate le attività che possono compromettere la tutela
delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le
finalità istitutive dell’area naturale marina protetta medesima
ai sensi dell’art. 19, terzo comma della L. 6 Dicembre 1991, n.
394;
O R D I N A
ART
1: DURATA
La disciplina delle
attività consentite nell’Area Marina Protetta “Tavolara
– Punta Coda Cavallo” si applica nel periodo 01 Giugno
31 ottobre 2003 e nel medesimo periodo di ogni anno fino all’entrata
in vigore del Regolamento di cui all’art. 8 del D.M. 12.12.1997.
ART 2: TRASPORTO PASSEGGERI
- Al fine di ottenere le autorizzazioni per poter operare all’interno
dell’Area Marina Protetta, gli armatori delle imbarcazioni da
traffico entro il 01 Giugno dovranno presentare all’Autorità
Marittima una istanza corredata di copia della licenza di navigazione,
dei certificati di sicurezza e dei documenti tecnici previsti dalla
vigente normativa dai quali risulti la regolare rispondenza dell’unità
e dell’equipaggio ai requisiti previsti per l’attività
da svolgere. Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il 01 Giugno
dovrà allegare all’istanza i soli documenti che avranno
subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
- Fino alla costituzione dell’Ente Gestore potranno richiedere
l’autorizzazione ad operare solo le unità già iscritte
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nei RR.NN.MM.
e GG. di Olbia e Golfo Aranci.
- Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che intendono operare
nell’Area Marina Protetta devono essere dotate di casse per la
raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina,
documentata con autocertificazione; dovranno altresì munirsi
di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i
documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele
di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati
- E’ fatto divieto di scarico a mare nell’Area Marina Protetta
di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’imbarcazione.
ART
3: NOLEGGIO E LOCAZIONE
- Al fine di ottenere l’autorizzazione a poter operare all’interno
dell’Area Marina Protetta le imprese iscritte alla Camera di Commercio
di Nuoro e Sassari e/o ai Registri di cui all’art. 68 Cod. Nav.
della Capitaneria di Olbia, dovranno presentare entro il 01 Giugno una
istanza riportante gli estremi dell’iscrizione alla camera di
Commercio/art. 68 C.N., corredata dell’atto costitutivo, se trattasi
di Società, dell’elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati
per il noleggio, dell’ubicazione nell’area marina protetta
dell’attività, la residenza e la reperibilità del
proprietario. Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il 01 Giugno
dovrà allegare all’istanza i soli documenti che avranno
subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
Entro l’inizio della stagione 2003 e comunque non oltre il 01
Giugno 2003, almeno il 50% delle unità adibite a noleggio e locazione
con motore fuoribordo, dovrà essere equipaggiato con motori a
4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale,
tale aliquota dovrà salire al 100% nel 2004.
ART 4: IMMERSIONI SUBACQUEE
- Al fine di ottenere l’autorizzazione, ad effettuare visite subacquee
nelle Zone “B” dell’Area Marina Protetta “Tavolara
– Punta Coda Cavallo” limitatamente alle sotto elencate
località, da intendersi centrate nei punti a fianco indicati
per un raggio di 50 mt. i Centri di immersione, in possesso di assicurazione
per responsabilità civile, che risultino iscritti all’Elenco
regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di
immersione - (L.R. 9/99) devono presentare istanza entro il 01 Giugno
alla Capitaneria di Porto di Olbia autocertificando i requisiti sopra
richiesti, la validità delle abilitazioni individuali di ciascun
subacqueo del centro ed elencare descrittivamente i mezzi di cui dispongono,
indicare l’ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di
reperibilità dei responsabili. Chi deve richiedere il solo rinnovo,
entro il 01 Giugno dovrà allegare all’istanza i soli documenti
che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.
I mezzi nautici utilizzati dai suddetti centri, entro l’inizio
della stagione 2003 e comunque non oltre il 01 Giugno 2003, almeno per
il 50% delle unità propulse con motore fuoribordo, devono essere
equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde o 2 tempi ad iniezione
a basso impatto ambientale, tale aliquota dovrà salire al 100%
nel 2004.
- In zona “B” sono consentite visite subacquee anche senza
l’utilizzo dei centri di Immersione autorizzati solamente nell’arco
orario e nei siti attrezzati specificati nel successivo art. 6.1.
CAPO CERASO
- Secca di Capo Ceraso Lat.
40° 55’.2 N, Long. 009° 39’.2 E,
- Secca del Muzzone Lat.
40° 55’.1 N, Long. 009° 39’.0 E,
ISOLA DI TAVOLARA
- Isolotto dei Topi Lat.
40° 53’.8 N, Long. 009° 40’.4 E,
- Beach rock di Spalmatore Lat.
40° 53’.8 N, Long. 009° 40’.8 E,
- Occhio di Dio Lat.
40° 53’.8 N, Long. 009° 42’.5 E
- Il Grottone Lat.
40° 54’.0 N, Long. 009° 42’.7 E
- Secca del Papa 1 Lat.
40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
- Secca del Papa 2 Lat.
40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
AREA DEI CERRI
- Relitto Omega Lat.
40° 51’.7 N, Long. 009° 45’.6 E
- Secca di Sud Ovest Lat.
40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.5 E
- Secca Sud Lat.
40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.8 E
- Secca Nord Ovest Lat.
40° 51’.8 N, Long. 009° 45’.7 E
ISOLA DI MOLARA
- Secca dell’elefante Lat.
40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.6 E
- Secca delle ancore Lat.
40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.3 E
- Aereo (relitto) Lat.
40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.1 E
- Scoglio del fico Lat.
40° 52’.6 N, Long. 009° 42’.6 E
- Secca del castello Lat.
40° 52’.8 N, Long. 009° 43’.9 E
- Secca di Punta Arresto Lat.
40° 52’.6 N, Long. 009° 44’.2 E
- Secca di Punta Levante Lat.
40° 52’.3 N, Long. 009° 44’.6 E
- Cala del Grano Lat.
40° 51’.9 N, Long. 009° 44’.5 E
- Secca di Punta Scirocco Lat.
40° 51’.5 N, Long. 009° 44’.3 E
S. TEODORO
- Secca S. Teodoro 1 Lat.
40° 47’.2 N, Long. 009° 43’.7 E
- Secca S. Teodoro 2 Lat.
40° 47’.4 N, Long. 009° 43’.8 E
- Secca Mensole Lat.
40° 46’.7 N, Long. 009° 44’.9 E
- Secca Adele Lat.
40° 48’.2 N, Long. 009° 42’.5 E
- Fiume Fossile Lat.
40° 49’.3 N, Long. 009° 43’.1 E
- L’unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo
agli appositi gavitelli, laddove posti in opera secondo quanto stabilito
all’art. 6 “Attrezzature d’ormeggio” oppure
come descritto nell’art. 5 riguardante “Ancoraggio e Navigazione”;
- Durante l’immersione, l’unità di appoggio
dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare
eventuali comunicazioni d’emergenza.
- Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul mezzo
nautico di appoggio una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile a 300 mt.
- Durante la sosta notturna, l’unità dovrà
tenere accesa la luce a 360° di “unità alla fonda”.
- Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati,
oltre alle segnalazioni prescritte, dovranno esporre durante la navigazione
e l’ancoraggio nelle zone B una seconda bandiera identificativa
con la scritta rossa su fondo bianco “CENTRO DI IMMERSIONE AUTORIZZATO”
oppure “DIVING AUTORIZZATO”.
- Il responsabile dell’unità deve annotare in apposito
registro/documento, presente a bordo, l’elenco dei partecipanti
all’immersione, l’indicazione dei brevetti posseduti, i
nominativi degli eventuali accompagnatori.
- Le immersioni nelle zone consentite potranno svolgersi secondo le
seguenti modalità:
- non più di 2 (due) unità con al più 12
(dodici) sub contemporaneamente in immersione potranno sostare
nei punti consentiti;
- ciascun accompagnatore qualificato (istruttori brevettati) potrà
guidare nell’immersione non più di
n° 6 (sei) subacquei contemporaneamente, rispettando
i limiti di profondità previsti dal brevetto di
ciascun partecipante. In caso di brevetti di livello
diverso, nello stesso gruppo, saranno rispettati i limiti
dettati da quello di livello inferiore.
- ciascun partecipante all’immersione non potrà fare
uso di guanti, dovrà mantenere l’attrezzatura aderente
al corpo e mantenere assetto neutro al fine di impedire ogni
contatto con il fondale.
- Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per
la tipologia dei mezzi nautici e per la
navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le
seguenti:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico
in erogazione a domanda con bombola
della capacità di lt. 5 munita di erogatore o con
sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di
soccorso;
- cassetta di primo soccorso;
- bombola di riserva contenente aria munita di doppio erogatore
o dispositivo diverso che consenta le stesse
funzioni.
ART 5: ANCORAGGIO E NAVIGAZIONE
- Nella zona “B”, limitatamente al tratto compreso tra Cala
Spagnola e Punta l’Aia (piscine di Molara), l’ancoraggio
è consentito unicamente entro i 2 (due) specchi acquei appositamente
delimitati con boe sferiche gialle.
Lo specchio acqueo compreso tra l’isola di Molara e le suddette
zone, delimitato da un cavo con galleggianti, è riservato esclusivamente
alla balneazione. in tale area è inoltre consentito l’ingresso
di piccoli natanti a remi esclusivamente per il solo attraversamento.
Le suddette strutture di delimitazione non possono essere utilizzate
per l’ormeggio.
- Nelle rimanenti sotto elencate località site nelle zone “B”
è consentito, nel transitorio, l’ancoraggio negli specchi
acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTOLOSI SOLO SE NON INTERESSATI
DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA:
- Area B di Capo Ceraso:
- Sa Enas Appara
- Spiaggia del Dottore
- Area B di Tavolara
- Spiaggia di Tramontana
- Area B di Molara
- Cala Chiesa
- Punta scirocco
- Area B di Coda Cavallo
- Nessuno specchio acqueo
- Nella zona “C”, limitatamente al tratto prospiciente la
spiaggia denominata “La Cinta” (S. Teodoro), l’ancoraggio
è consentito unicamente entro lo specchio acqueo appositamente
delimitato con boe sferiche gialle in prossimità della zona Nord
della spiaggia
- nelle rimanenti aree della zona “C” è
consentito l’ancoraggio negli specchi acquei caratterizzati da
FONDALI SABBIOSI O CIOTOLOSI SOLO SE NON INTERESSATI DALLA PRESENZA
DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA escludendo la fascia di rispetto
per la balneazione.
- La navigazione con le moto d’acqua, i natanti e le imbarcazioni
a motore che esercitano sport acquatici con attrezzature a rimorchio,
è consentita in zona “C” esclusivamente nei tratti
di mare verso il largo, posti lungo i margini Nord e Sud dell’Area
Marina Protetta in corrispondenza rispettivamente di:
a. Capo Ceraso a Nord e ad
una distanza minima dalla costa di 1000 metri
b. Punta Isuledda a Sud e
ad una distanza minima dalla stessa di 1000 metri e di 2000 metri dalla
congiungente
Punta Sabatino Punta Coda Cavallo
I mezzi di cui sopra possono raggiungere/lasciare le aree loro destinate
navigando a lento moto da/per le spiagge limitrofe e con percorsi diretti.
ART 6: ATTREZZATURE D’ORMEGGIO
- nell’area
“B” sono state posizionate le seguenti attrezzature d’ormeggio
(Gavitelli) per l’attività d’immersione subacquea:
| Località |
Latitudine |
Longitudine |
| Tavolara - Secca del Papa 1 |
40° 54.89’ N |
009° 44.25’ E |
| Tavolara
- Secca del Papa 2 |
40°
54.89’ N |
009°
44.25‘ E |
| Tavolara
– Tedja liscia 1 |
40°
53.91’ N |
009°
42.58‘ E |
| Tavolara
– Tedja liscia 2 |
40°
53.91’ N |
009°
42.58‘ E |
| Molara –
Punta arresto |
40°
52.64’ N |
009°
44.19‘ E |
| I Cerri
– Relitto Omega |
40°
51.66’ N |
009°
45.61‘ E |
| Tavolara
– Grottone |
40°
54.00’ N |
009°
42.70’ E |
|
|
|
| Molara – Scogliio del Fico |
40° 52.60’ N |
009° 42.60’ E |
- nell’area
“B” è stata posizionata la seguente attrezzatura
d’ormeggio (Boe) per imbarcazioni da trasporto passeggeri e da
diporto:
| Località |
Latitudine |
Longitudine |
| Molara –
Piscine 1 |
40°
51’ 89 N |
009°
42’.84 E |
| Molara –
Piscine 2 |
40°
52’.62 N |
009°
40’.40 E |
- nell’area
“C” sono state posizionate le seguenti attrezzature d’ormeggio
(Boe) per imbarcazioni da trasporto passeggeri e da diporto:
| Località |
Latitudine |
Longitudine |
| Tavolara
– Spalmatore di terra 1 |
40°
53.37’ N |
009°
40.57’ E |
| Tavolara
– Spalmatore di terra 2 |
40°
53.42’ N |
009°
41.10’ E |
- nell’area
“C” è stata posizionata la seguente attrezzatura
d’ormeggio (Gavitelli) per l’attività d’immersione
subacquea:
| Località |
Latitudine |
Longitudine |
| Isola Rossa
– Reulino |
40°
52’.62 N |
09°
40’.4 E |
| Tavolara
– L’archetto |
40°
53.30’ N |
009°
41.80’ E |
| Tavolara
– Occhio di Dio |
40°
53.80’ N |
009°
42.49’ E |
-
Le attrezzature per immersioni subacquee sono realizzate con gavitelli
biconici di colorazione giallo-rosso riportante la dicitura “AMP
TAVOLARA CODA CAVALLO DIVING MAX 13 MT” e sono utilizzabili unicamente
dai centri autorizzati ad eccezione dei gavitelli installati in zona
“C” e dei sottoelencati gavitelli siti in zona “B”
dove potranno ormeggiare anche imbarcazioni diverse, solo per effettuare
immersioni subacquee limitatamente all’arco orario 12.00 –
14.00 loro riservato.
a. Molara – Punta arresto (zona
“B”)
b. I Cerri – Relitto Omega (zona
“B”)
- Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e trasporto Passeggeri
sono realizzate con boe cilindriche di colorazione gialla riportante
la dicitura “AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIPORTO MAX 15 MT”
e sono utilizzabili sia da unità da diporto di lunghezza non
superiore ai 15 metri che da unità da trasporto passeggeri di
lunghezza non superiore ai 18 metri con diritto di precedenza per queste
ultime.
Le unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature dovranno
pertanto mantenere a bordo il Comandante per il pronto disormeggio all’arrivo
dell’unità da traffico passeggeri che gliene facesse richiesta.
- Tutte le attrezzature d’ormeggio devono essere utilizzate per
il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo al quale le unità
sono destinate ovvero il tempo necessario a compiere la visita subacquea
per i mezzi che utilizzano i gavitelli e il tempo necessario a soddisfare
le attività ludiche per i mezzi che utilizzano le boe.
ART 7: VIOLAZIONI E SANZIONI
I trasgressori alla
presente Disciplina provvisoria, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente
o costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 30 della
Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente Disciplina che entra immediatamente in vigore.
ART 8: DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile
di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale
marittima dovrà curare e mantenere l’esposizione della seguente
ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti.
Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio natanti e imbarcazioni
dovrà mantenere un registro in cui tutti i comandanti delle unità
noleggiate dovranno firmare per presa visione e per ricevuta, tra i documenti
di bordo, di una copia della presente disciplina.
Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere fatto
riferimento al Decreto Ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997.
Olbia, lì 30 Aprile 2003
IL COMANDANTE
CV (CP) Nicola MARESCA
Nota1
Nella zona “C” di riserva parziale può essere praticata
la pesca sportiva solo ed esclusivamente con lenze e canne da fermo così
come definiti dall’art 138 lettera c) del DPR 02/10/1968 n. 1639
emendato dall’art. 10 del DPR 18/03/1983 n. 219 che di seguito vengono
riportati con le relative limitazioni:
- Canne a non più di tre ami,
non più di una a persona;
- Lenze
morte
- Bolentini
- Correntine
a non più di sei ami, non più di una a persona
- Lenze
per cefalopodi.
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