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UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO
ORDINANZA
N° 189/03
Il capo del Circondario
Marittimo di Porto Santo Stefano:
VISTA l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998 e
successive modifiche;
VISTA : La Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione
Toscana il 23.03.2000 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia
di turismo”,che regola la professione di Guida Ambientale ;
VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche,
recante “Norme sulla Navigazione da Diporto”;
VISTA la legge 08.07.2003, n.172 recante “Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della
pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR
n. 1639 del 02.10.1968;
VISTA la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 “Regolamento
per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
VISTA la Legge Regionale n° 94 del 15 dicembre 1994
che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché
il D.M. 18.02.1982;
CONSIDERATO che la maggior parte delle attività
subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi
nautici ed unità da diporto;
CONSIDERATO che la su citata legge 172/2003 ha consentito
che le unità da diporto possano essere utilizzate come unità
di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
RITENUTO opportuno meglio disciplinare ed integrare le
norme della propria ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998, anche al fine
di rendere omogenea la normativa in materia di attività subacquea
sportiva e ricreativa in relazione alle competenze dell’Autorità
Marittima e senza pregiudizio di quanto di competenza di altre Autorità;
VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio
1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso
Ministero della Marina Mercantile;
VISTA la circolare n° 82/075489 in data 30.10.2001
del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione
e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
ORDINA
DISPOSIZIONI
GENERALI (1)
L’attività
subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano
è disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità
di seguito riportate.
Vengono individuate come attività subacquee:
- le immersioni
guidate, con o senza supporto di unità navali, effettuate da
Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al
rilascio di brevetto ovvero all’accompagnamento di subacquei sportivi
già in possesso di brevetto;
- l’attività
di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell’abilitazione
di “Guida Ambientale” di cui alla Legge n°42/00 della
Regione Toscana;
- le immersioni
libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati
per scopi ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.
L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:
- a distanza
inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da
posta;
- a distanza
inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari
di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle
zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata
nei porti e per l’ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza
del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle
zone di mare interdette alla balneazione;
- nelle
zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario
e del Capo del Compartimento.
L’esercizio
dell’attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato
dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639.
Ogni
subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi quando:
- operi con autorespiratore;
si
trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
(1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE
CON SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
ARTICOLO A.1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano
l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee
organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto
di unità navali, è consentito solamente a Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività
nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata
all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO
A.2
Le dotazioni di sicurezza
previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità
navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno
con le seguenti:
- apparecchiatura
per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua
con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre
litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi
omologati;
- mezzo di comunicazione
che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie
di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- tabella riportante
i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri
di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria,
centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto
soccorso;
- almeno una bombola
di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione
dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell’operazione,
a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5
metri a discrezione del responsabile dell’unità navale,
per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- carta nautica
della zona con l’esatta indicazione della località di immersione
in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali
si trovino a bordo.
ARTICOLO A.3
Il responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito
registro, prima della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione,
con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi
degli eventuali accompagnatori subacquei.
ARTICOLO
A.4 (1)
L’accompagnatore
per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve
essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro
i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118
della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000
inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini
culturali e di educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare
(acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando
si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei
in ore notturne o con scarsa visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal
brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado
dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto
dal grado inferiore.
(1)
cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
ARTICOLO
A.5
Qualora si effettui
un immersione con unità navale di appoggio ancorata, l’ancoraggio
dell’unità dovrà essere realizzato in maniera tale
da poter essere “filato per occhio” in emergenza; in tale
circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con
un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
ARTICOLO
A.6
Durante l’immersione
l’unità navale dovrà essere sempre presieduta da una
persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.
ARTICOLO
A.7
Oltre ai prescritti
segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità
deve mostrare:
- durante il giorno:
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo
sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione
di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l’immersione (pallone
rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
- di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale
bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte
(solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno
un miglio (Colreg 72).
Tutti gli operatori
subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei
segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
ARTICOLO
A.8
Nel caso di immersioni
subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate
le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali
o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire
alla Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima
dell’inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa
(come dell’allegato A) riportante:
- data, ora e luogo dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unita navale utilizzata;
- modalità operativa;
PARTE
B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
ARTICOLO B.1
Nelle acque del
Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai
fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità
navali, è consentito solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale
ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle
prescrizioni di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO
B.2
Durante le immersioni
dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola
di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi
analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso
(fornito di batterie di riserva);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto
dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali,
Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto soccorso.
ARTICOLO
B.3
Il responsabile
dell’immersione deve annotare su apposito registro, prima della
partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
ARTICOLO
B.4 (1)
L’accompagnatore
per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve
essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro
i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l’attività svolta.
Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118
della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000
inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini
culturali e di educazione ambientale.
Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare
(acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando
si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei
in ore notturne o con scarsa visibilità.
Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal
brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado
dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto
dal grado inferiore.
(1) cosi come sostituito
con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
ARTICOLO
B.5
Nelle immersioni
diurne il responsabile dell’immersione, laddove sia obbligatorio,
ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante
rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad
una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un
raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto.
Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione,
laddove sia obbligatorio, devono segnalarsi in superficie ed in immersione
con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore
alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro d’orizzonte
a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
ARTICOLO
B.6
Nel caso di immersioni
subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate
le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali
o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire
alla Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima
dell’inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa
(come dell’allegato A) riportante:
- data, ora e luogo
dell’immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore
responsabile e degli eventuali assistenti;
- unita navale
utilizzata;
- modalità
operativa;
PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
ARTICOLO
C.1
Nelle immersioni
diurne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi
con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio,
la bandiera rossa con la striscia bianca nono deve essere issata sul mezzo
nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale
del mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante
la bandiera di segnalazione
Nelle immersioni
notturne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi
in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente
da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria,
ecc….), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di
distanza allorchè in superficie.
Se ci si avvale di barca d’appoggio, la stessa dovrà tenere
i dovuti segnali accesi, con le modalità di cui al precedente articolo
A.7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in
casi di necessità. A bordo dovrà esserci persona in grado
di fornire assistenza.
Se vi sono più
subacquei in immersione, laddove il segnale sia obbligatorio, è
sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50
metri dalla verticale del segnale.
È concessa
la facoltà al nuotatore che si trova fuori dalle acque riservate
alla balneazione di usufruire dei segnali previsti per le immersioni con
una sagola non più lunga di metri 3, al fine di evitare di essere
investito da un’unità in transito.
PARTE
D – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO
D.1
Tutte le unità
in transito in prossimità dei predetti segnali devono moderare
la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
ARTICOLO
D.2
I contravventori
alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice
della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente ordinanza che entra in vigore dal 1 Gennaio 2004 e abroga
l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998.
Porto Santo Stefano, 20 Dicembre 2003
F.to IL CAPO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI
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