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| NORMATIVA | |
ATTENZIONE
La presente Ordinanza è stata modificata dall'Ordinanza 183/2003.
Le modifiche sono segnalate con testo di colore ROSSO mentre le aggiunte con
testo di colore BLU.
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CAPITANERIA DI PORTO GENOVA Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
ORDINA PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI ARTICOLO A.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione
a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali,
è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale
ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni
di cui ai successivi articoli. ARTICOLO A.2 Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
ARTICOLO A.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità
navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione,
con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli
eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO A.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito
di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni,
nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare
entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO A.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio
ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato
in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza;
in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato
in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). ARTICOLO A.6 Durante l'immersione l'unità navale dovrà
sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare
eventuali comunicazioni d'emergenza. ARTICOLO A.7 Oltre ai prescritti segnali di fondo, se previsti in relazione
alla lunghezza, l'unità deve mostrare: ARTICOLO A.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti,
dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni
nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni,
il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria
di Porto di Genova- Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche
a mezzo fax una informativa (come da allegato B) riportante: PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI
UNITA' NAVALI ARTICOLO B.l Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini
turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità
navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale
ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni
di cui ai successivi articoli. ARTICOLO B.2 Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti
dotazioni di sicurezza: ARTICOLO B.3 Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare
su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione
dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. ARTICOLO B.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo
brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali
od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l'attività svolta. ARTICOLO B.5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo
di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza
non inferiore a 300 metri. ARTICOLO B.6 Nel caso di immersioni subàcquee organizzate da Società/Circoli
Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti,
dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni
nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
ARTICOLO C.1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con
un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se
il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio,
la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul
mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7.
PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO D.l L'esercizio di attività subacquea è vietato:
In prossimità dei segnali di cui agli arti
A.7, B.5 e C.1, le unità in transito, se propulse a vela o a motore,
devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza di 100
metri. ARTICOLO D.2 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 15 marzo 1999 e sostituisce l'ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998.
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